Trattato
Art. 21
Prevenzione, controllo e repressione del crimine
In vigore dal 5 nov 1999
Le Parti si impegnano ad intraprendere iniziative congiunte allo scopo di prevenire, controllare e reprimere il crimine in ogni sua forma, ed in particolare ad aggredirlo attraverso misure di sequestro e confisca dei proventi del reato.
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