Trattato
Art. 19
Quadro giuridico
In vigore dal 5 nov 1999
1. La cooperazione bilaterale in materia di lotta al narcotraffico ed alla tossicodipendenza si inquadrerà nell'ambito degli accordi e delle convenzioni cui hanno aderito le Parti, compresi gli strumenti regionali in materia, ed in modo particolare la convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope firmato a Vienna il 20 dicembre 1988.
2. Le Parti collaboreranno nella lotta contro tutte le fasi del narcotraffico e della tossicodipendenza, e segnatamente in relazione a:
la produzione, l'offerta, il consumo, la domanda ed il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
la prevenzione dell'abuso di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
il trattamento ed il recupero dei tossicodipendenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-10-14;399#art-t-19