Trattato
Art. 20
Controllo del riciclaggio
In vigore dal 5 nov 1999
Le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie alla lotta contro il riciclaggio del denaro proveniente dal traffico illecito di stupefacenti e dalle attività connesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-10-14;399#art-t-20