Trattato
Art. 23
Comitato di coordinamento
In vigore dal 5 nov 1999
Le Parti concordano di costituire il comitato di coordinamento Colombia-Italia, che sarà l'organo nel quale verranno discusse le linee generali di cooperazione bilaterale, oltre alle azioni specifiche di cooperazione. Il comitato avrà fra le altre, le seguenti funzioni:
a) identificare, proporre, promuovere e verificare lo sviluppo delle iniziative di interesse reciproco;
b) controllare e valutare lo stato di esecuzione del presente trattato generale.
2. Attraverso tale meccanismo di consultazione, le Parti si scambieranno, inoltre, informazioni per quanto riguarda le rispettive normative sui temi oggetto del presente trattato.
3. Tale comitato, coordinato dai rispettivi Ministeri degli affari esteri sarà composto dalle rispettive autorità competenti e si riunirà alternativamente nei due Paesi in date concordate per via diplomatica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-14;399#art-t-23