Trattato

Art. 27

Strumenti e mezzi attraverso i quali realizzare la cooperazione

In vigore dal 5 nov 1999
Strumenti e mezzi attraverso i quali realizzare la cooperazione 1. In relazione all'applicazione del presente trattato generale, ognuna delle Parti contraenti potrà formulare proposte miranti ad allargare l'ambito della reciproca collaborazione. 2. Le Parti contraenti potranno anche estendere la portata del presente trattato generale al fine di incrementare il grado di cooperazione integrandolo con nuovi accordi relativi a specifici settori di attività, tenendo in considerazione l'esperienza acquisita durante la sua esecuzione. 3. Nell'ambito dei progetti di cooperazione allo sviluppo, la Parte colombiana si impegna a concedere agli esperti della Parte italiana lo stesso trattamento accordato a quelli del "Programma delle Nazioni unite per lo sviluppo". Allo stesso modo, la Parte colombiana concederà le facilitazioni connesse con il trasferimento di beni ed equipaggiamenti di proprietà degli esperti o pertinenti a progetti di cooperazione tecnica, ivi comprese le relative esenzioni fiscali.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;399#art-t-27

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