Trattato
Art. 25
Consultazioni settoriali
In vigore dal 5 nov 1999
Le Parti, con procedure da concordarsi tra le rispettive autorità competenti, avvieranno consultazioni sulle problematiche - anche di natura tecnica - afferenti i singoli settori di cooperazione regolati dal presente trattato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-14;399#art-t-25