Trattato

Art. 17

Convenzioni bilaterali e multilaterali

In vigore dal 5 nov 1999
Allo scopo di ampliare la reciproca collaborazione, le Parti esamineranno la possibilità di stipulare trattati ed accordi bilaterali o di aderire a convenzioni multilaterali in materia giudiziaria.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;399#art-t-17

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