Trattato
Art. 12
O b i e t t i v i
In vigore dal 5 nov 1999
Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione tecnica e scientifica attraverso lo scambio di scienziati e ricercatori, il rafforzamento della collaborazione fra le rispettive comunità scientifiche, il trasferimento di tecnologie ed altre forme di collaborazione ritenute idonee.
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