Trattato

Art. 10

O b i e t t i v i

In vigore dal 5 nov 1999
1. Le Parti riconoscono che la protezione dei diritti di proprietà intellettuale è essenziale al fine di favorire la cooperazione economica, finanziaria ed industriale e si adopereranno per assicurarne la tutela nel rispetto degli accordi internazionali in materia. 2. Con successivi negoziati le Parti fisseranno i principi per la tutela della proprietà intellettuale per le attività di ricerca congiunte previste da programmi, progetti ed attività del presente trattato.
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