Trattato
Art. 10
O b i e t t i v i
In vigore dal 5 nov 1999
1. Le Parti riconoscono che la protezione dei diritti di proprietà intellettuale è essenziale al fine di favorire la cooperazione economica, finanziaria ed industriale e si adopereranno per assicurarne la tutela nel rispetto degli accordi internazionali in materia.
2. Con successivi negoziati le Parti fisseranno i principi per la tutela della proprietà intellettuale per le attività di ricerca congiunte previste da programmi, progetti ed attività del presente trattato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-14;399#art-t-10