Trattato
Art. 5
Promozione e protezione degli investimenti
In vigore dal 5 nov 1999
1. Al fine di facilitare il flusso degli investimenti le Parti si adopereranno per negoziare strumenti bilaterali appropriati, quali un accordo per la promozione e protezione degli investimenti ed un accordo per evitare la doppia imposizione fiscale.
2. Ai fini di una promozione dei flussi di investimento fra i due Paesi, Italia e Colombia si adopereranno anche nel partecipare agli eventuali reciproci programmi di ristrutturazione produttiva ed industriale.
Storico versioni
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