Trattato
Art. 3
O b i e t t i v i
In vigore dal 5 nov 1999
Allo scopo di contribuire allo sviluppo delle due economie e dei rispettivi livelli di vita, le Parti adotteranno le misure necessarie per consolidare le relazioni bilaterali soprattutto in materia finanziaria, di promozione dell'interscambio economico, di investimenti e di trasferimento di tecnologie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-10-14;399#art-t-3