Trattato

Art. 3

O b i e t t i v i

In vigore dal 5 nov 1999
Allo scopo di contribuire allo sviluppo delle due economie e dei rispettivi livelli di vita, le Parti adotteranno le misure necessarie per consolidare le relazioni bilaterali soprattutto in materia finanziaria, di promozione dell'interscambio economico, di investimenti e di trasferimento di tecnologie.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;399#art-t-3

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