Art. 3 · O b i e t t i v i
Trattato

Art. 3

3 / 29

O b i e t t i v i

In vigore dal 5 nov 1999
Allo scopo di contribuire allo sviluppo delle due economie e dei rispettivi livelli di vita, le Parti adotteranno le misure necessarie per consolidare le relazioni bilaterali soprattutto in materia finanziaria, di promozione dell'interscambio economico, di investimenti e di trasferimento di tecnologie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-10-14;399#art-t-3