Trattato

Art. 6

Promozione dell'interscambio economico bilaterale

In vigore dal 5 nov 1999
Le Parti promuoveranno iniziative di collaborazione economica quali ad esempio: a) missioni di imprenditori; b) partecipazione a fiere ed esposizioni nazionali ed internazionali; c) seminari tematici; d) ricerche di mercato; e) scambio di informazioni.
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