Trattato
Art. 6
Promozione dell'interscambio economico bilaterale
In vigore dal 5 nov 1999
Le Parti promuoveranno iniziative di collaborazione economica quali ad esempio:
a) missioni di imprenditori;
b) partecipazione a fiere ed esposizioni nazionali ed internazionali;
c) seminari tematici;
d) ricerche di mercato;
e) scambio di informazioni.
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