Trattato
Art. 4
Cooperazione finanziaria
In vigore dal 5 nov 1999
1. Al fine di favorire lo sviluppo della cooperazione tra i due Paesi, la Parte italiana esaminerà la possibilità di attivare appropriati strumenti e meccanismi finanziari che agevolino la realizzazione di progetti ritenuti prioritari da entrambe le Parti.
2. La Parte italiana presterà particolare attenzione alle possibilità di cofinanziare quei progetti che beneficino di risorse di organismi finanziari internazionali o di Paesi terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-14;399#art-t-4