Art. 17 · Convenzioni bilaterali e multilaterali
Trattato

Art. 17

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Convenzioni bilaterali e multilaterali

In vigore dal 5 nov 1999
Allo scopo di ampliare la reciproca collaborazione, le Parti esamineranno la possibilità di stipulare trattati ed accordi bilaterali o di aderire a convenzioni multilaterali in materia giudiziaria.
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