Art. 21 · Prevenzione, controllo e repressione del crimine
Trattato

Art. 21

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Prevenzione, controllo e repressione del crimine

In vigore dal 5 nov 1999
Le Parti si impegnano ad intraprendere iniziative congiunte allo scopo di prevenire, controllare e reprimere il crimine in ogni sua forma, ed in particolare ad aggredirlo attraverso misure di sequestro e confisca dei proventi del reato.
Storico versioni

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