Protocollo 5›Titolo VII
Art. 5
Comunicazione/Notifica
In vigore dal 2 set 1999
Comunicazione/Notifica
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure
necessarie per
- fornire tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni
che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l', paragrafo 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-5-2