Art. 5 · Comunicazione/Notifica
Protocollo 5Titolo VII

Art. 5

151 / 161

Comunicazione/Notifica

In vigore dal 2 set 1999
Comunicazione/Notifica Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per - fornire tutti i documenti e - notificare tutte le decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l', paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-5-2