Accordo›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 2 set 1999
Il dialogo politico si svolgerà a scadenze regolari e ogniqualvolta sarà necessario, in particolare
a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;
b) a livello di alti funzionari rappresentanti il Marocco, da una parte, e la Presidenza del Consiglio e la Commissione, dall'altra;
c) attraverso la piena utilizzazione dei canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
d) se necessario, attraverso qualsiasi altra modalità che possa contribuire all'intensificazione e all'efficacia di tale dialogo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-5