AccordoTitolo II

Art. 6

In vigore dal 2 set 1999
Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Marocco istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità indicate in appresso e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominata "GATT".
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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-6

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Art. 6 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996. — Testo vigente | Portale Normativo