Accordo
Art. 7
In vigore dal 2 set 1999
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e del Marocco diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-7