Accordo

Art. 12

In vigore dal 2 set 1999
1. Il Marocco si impegna ad eliminare, entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prezzi di riferimento applicati il 1 luglio 1995 ai prodotti di cui all'allegato 5. Per quanto riguarda i prodotti tessili e i capi di abbigliamento cui si applicano detti prezzi di riferimento, i prezzi di riferimento sono progressivamente eliminati nel corso di un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. Il ritmo dell'eliminazione dei suddetti prezzi di riferimento assicura una preferenza a favore dei prodotti originari della comunità non inferiore al 25% in relazione dei prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes. Qualora tale preferenza non possa essere mantenuta, il Marocco applica una riduzione tariffaria ai prodotti originari della Comunità. Detta riduzione non può essere inferiore al 5% dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente in vigore alla data in cui entra in vigore. Qualora gli impegni del Marocco nell'ambito del GATT prevedano una scadenza più ravvicinata per l'eliminazione dei prezzi di riferimento all'importazione, si applica tale scadenza ravvicinata. 2. Le disposizioni dell' non si applicano ai prodotti di cui agli elenchi 1 e 2 dell'allegato 6, fatte salve le seguenti disposizioni: a) per i prodotti di cui all'elenco 1, le disposizioni dell', paragrafo 2 si applicano solo a decorrere dal termine del periodo di transizione. Il Consiglio di associazione, tuttavia, può renderle applicabili prima di tale data; b) il regime applicabile ai prodotti degli elenchi 1 e 2 è riesaminato dal Consiglio di associazione tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. In occasione di tale esame, il Consiglio di associazione definisce il calendario dello smantellamento tariffario per i prodotti di cui all'allegato 6, fatta eccezione per i prodotti di cui alla sottovoce tariffaria 630900.
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