Accordo
Art. 17
In vigore dal 2 set 1999
1. I prodotti agricoli e i prodotti della pesca originari del Marocco beneficiano all'importazione nella Comunità delle disposizioni di cui rispettivamente ai protocolli n. 1 e 2.
2. I prodotti agricoli originari della Comunità beneficiano all'importazione in Marocco delle disposizioni di cui al protocollo n. 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-17