Accordo
Art. 22
In vigore dal 2 set 1999
1. Le due Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari dell'altra Parte.
2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle due Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-22