Accordo

Art. 21

In vigore dal 2 set 1999
I prodotti originari del Marocco non beneficiano all'importazione nella Comunità di un trattamento più favorevole di quello che gli stati membri si applicano reciprocamente. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1191/91 del Consiglio del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.
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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-21

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