Protocollo 5›Titolo VII
Art. 10
Obbligo di osservare la riservatezza
In vigore dal 2 set 1999
Obbligo di osservare la riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, in applicazione del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto professionale e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili in materia nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
2. La comunicazione di dati a carattere personale può avvenire unicamente se il livello di tutela delle persone previsto dalla legislazione delle Parti contraenti è equivalente. Le Parti contraenti devono quantomeno garantire un livello di tutela che si ispiri ai principi delle disposizioni riportate in allegato al presente protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-10-2