Protocollo 5›Titolo VII
Art. 12
Esperti e testimoni
In vigore dal 2 set 1999
Esperti e testimoni
1. Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.
2. Il funzionario autorizzato beneficia, sul territorio dell'autorità richiedente, della tutela accordata ai suoi funzionari dalla legislazione in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-12-2