Protocollo 5›Titolo VII
Art. 9
Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza
In vigore dal 2 set 1999
Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza
1. Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò:
a) possa pregiudicare la sovranità del Marocco o di uno Stato membro della Comunità richiesto di prestare assistenza ai sensi del
presente protocollo: o
b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri
interessi essenziali, o
c) faccia intervenire una normativa diversa dalla legislazione
doganale; ovvero
d) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. In tal caso, spetta all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
3. Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-9-2