Protocollo 4›Titolo VII
Art. 44
Merci in transito o in deposito
In vigore dal 2 set 1999
Merci in transito o in deposito
Le disposizioni dell'Accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano in transito, nel territorio della Comunità o del Marocco oppure, laddove si applicano le disposizioni degli , in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca in Algeria o in Tunisia, a condizione che vengano presentati entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-44