Art. 44 · Merci in transito o in deposito
Protocollo 4Titolo VII

Art. 44

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Merci in transito o in deposito

In vigore dal 2 set 1999
Merci in transito o in deposito Le disposizioni dell'Accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano in transito, nel territorio della Comunità o del Marocco oppure, laddove si applicano le disposizioni degli , in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca in Algeria o in Tunisia, a condizione che vengano presentati entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.
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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-44