Protocollo 4Titolo IV

Art. 29

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

In vigore dal 2 set 1999
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che presenta domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all', paragrafi 1 e 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione nonché i documenti di cui all', paragrafo 1. 3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato EUR. 1 conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all' paragrafo 2 4. Le autorità doganali del paese importatore conservano per almeno tre anni i certificati EUR. 1 che sono stati loro presentati.
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