Protocollo 4›Titolo V
Art. 32
Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi
In vigore dal 2 set 1999
Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi
Le autorità doganali degli Stati membri e del Marocco si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR. 1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR. 1 e per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-32