Protocollo 4›Titolo IV
Art. 27
Dichiarazione su fattura
In vigore dal 2 set 1999
Dichiarazione su fattura
1. Fatto salvo l', il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, nel caso di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5.110 ECU puo essere dimostrato mediante una dichiarazione, il cui testo figura nell'allegato IV, riportata dall'esportatore su una fattura, un certificato di consegna o qualsiasi altro documento commerciale in cui si descrivano i prodotti in questione in modo abbastanza particolareggiato da poterli identificare (in appresso denominato "dichiarazione su fattura").
2. La dichiarazione su fattura è compilata e firmata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.
3. Viene compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione.
4. L'esportatore che ha redatto una dichiarazione su fattura fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso di tale dichiarazione.
5. Le disposizioni degli si applicano mutatis mutandis alla dichiarazione su fattura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-27