Protocollo 4›Titolo IV
Art. 26
Importazioni con spedizioni scaglionate
In vigore dal 2 set 1999
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui ai capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato, sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-26