Protocollo 4Titolo IV

Art. 22

Procedura semplificata per il rilascio dei certificati

In vigore dal 2 set 1999
Procedura semplificata per il rilascio dei certificati 1. In deroga agli del presente protocollo, si può applicare, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati Eur. 1. 2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR. 1 e che offra alle autorità doganali tutte le garanzie in merito al controllo del carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato o del territorio di esportazione, al momento dell'esportazione, nè la merce, nè la domanda di certificato EUR. 1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR. 1 alle condizioni previste all' del presente protocollo. 3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità competenti, che la casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR. 1 deve: a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o meno, di un funzionario del predetto ufficio; b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere stampata sui moduli. 4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 "osservazioni" del certificato EUR. 1 reca una delle seguenti diciture: "PROCEDURA SEMPLIFICATA", 5. La casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR. 1 viene eventualmente compilata, dall'esportatore autorizzato. 6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13. Richiesta di controllo" del certificato EUR. 1 il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato Eur. 1. 7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione, possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR. 1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli. 8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare: a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR. 1; b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno tre anni: c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all' del presente protocollo. 9. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2. 10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie da esse ritenute utili. Le autorità competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse devono farlo se non ricorrono più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette. 11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto a informare le autorità competenti, secondo modalità da esse determinate, delle merci che intende spedire, per consentire all'ufficio doganale competente di procedere a un eventuale controllo prima della partenza delle merci. 12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i controlli che ritengono utili presso gli esportatori autorizzati; gli esportatori devono sottostarvi. 13. Le disposizioni, del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle norme della Comunità, degli stati membri e del Marocco relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.
Storico versioni

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