Protocollo 4Titolo IV

Art. 19

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR. 1

In vigore dal 2 set 1999
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR. 1 1. In deroga all', paragrafo 8, il certificato EUR. i può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori,.omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR. 1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e certificato di circolazione EUR. 1, nonché i motivi della sua richiesta. 3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR. 1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. 1 certificati EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: "RILASCIATO A POSTERIORI" 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR. l.
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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-19

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