Protocollo 4Titolo IV

Art. 20

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR. 1

In vigore dal 2 set 1999
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR. 1 1. in caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore può richiedere, alle autorità doganali che l'hanno rilasciato, un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati cosi rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: "DUPLICATO" 3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono riportati nella casella "osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR. 1. 4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR. 1 originale, è valido a decorrere da questa data.
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