Protocollo 4›Titolo III
Art. 16
Esposizioni
In vigore dal 2 set 1999
Esposizioni
1. I prodotti spediti da una delle Parti contraenti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra Parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purchè soddisfino le condizioni stabilite dal presente protocollo per riconoscere loro l'origine comunitaria o marocchina e purchè sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b) l'esportatore ha venduto i prodotti o il ha ceduti a una persona in un'altra Parte contraente;
c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte contraente durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo IV, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.
3. Il paragrafo i si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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