Protocollo 4›Titolo III
Art. 14
Reimportazione delle merci
In vigore dal 2 set 1999
Reimportazione delle merci
I prodotti originari esportati dalla Comunità o dal Marocco verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati, salvo il disposto degli , non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
a) che le merci reimportate sono le stesse che erano state esportate, e
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-14