Protocollo 4›Titolo III
Art. 13
Principio della territorialità
In vigore dal 2 set 1999
Principio della territorialità
Le condizioni stabilite nel titolo II relative all'acquisizione dei carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Marocco, fatte salve le disposizioni degli .
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-13