Protocollo 4›Titolo II
Art. 8
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
In vigore dal 2 set 1999
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Ai fini dell'applicazione dell', le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata e addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione d serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;
ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;
e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della comunità o del Marocco;
f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);
h) la macellazione degli animali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-8