Protocollo 4›Titolo II
Art. 4
Cumulo con materiali originari dell'Algeria o della Tunisia
In vigore dal 2 set 1999
Cumulo con materiali originari dell'Algeria o della Tunisia
1. In deroga all', paragrafo 1, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari dell'Algeria o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 2 allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi si considerano materiali originari della Comunità e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purchè siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all' del presente protocollo.
2. In deroga all', paragrafo 2, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari dell'Algeria o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 2 allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi si considerano materiali originari del Marocco e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purchè siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all' del presente protocollo.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari dell'Algeria si applicano unicamente a condizione che gli scambi effettuati tra la Comunità e l'Algeria e quelli tra il Marocco e l'Algeria siano disciplinati da norme d'origine identiche.
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari della Tunisia si applicano unicamente a condizione che gli scambi effettuati tra la Comunità e la Tunisia e quelli tra il Marocco e la Tunisia siano disciplinati da norme d'origine identiche.
Storico versioni
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