Protocollo 4›Titolo II
Art. 2
Criteri d'origine
In vigore dal 2 set 1999
Criteri d'origine
Ai fini dell'applicazione dell'Accordo e fatte salve le disposizioni degli del presente protocollo, si considerano:
1) prodotti originari della Comunità: a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell' del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti nella Comunità contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo;
2) prodotti originari del Marocco:
a) i prodotti totalmente ottenuti in Marocco ai sensi dell' del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti in Marocco contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Marocco di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del presente protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-2-3