Protocollo 4›Titolo II
Art. 3
Cumulo bilaterale
In vigore dal 2 set 1999
Cumulo bilaterale
1. In deroga all', paragrafo 1, lettera b), i prodotti originari del Marocco ai sensi dei presente protocollo sono considerati prodotti originari della Comunità e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purchè siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall' del presente protocollo. 1
2. In deroga all', paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari del Marocco e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, in Marocco, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purchè siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall' del presente protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-3-2