Art. 3 · Cumulo bilaterale
Protocollo 4Titolo II

Art. 3

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Cumulo bilaterale

In vigore dal 2 set 1999
Cumulo bilaterale 1. In deroga all', paragrafo 1, lettera b), i prodotti originari del Marocco ai sensi dei presente protocollo sono considerati prodotti originari della Comunità e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purchè siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall' del presente protocollo. 1 2. In deroga all', paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari del Marocco e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, in Marocco, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purchè siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall' del presente protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-3-2