Protocollo 4›Titolo III
Art. 15
Trasporto diretto
In vigore dal 2 set 1999
Trasporto diretto
Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti e ai materiali trasportati tra i territori della Comunità e del Marocco oppure, in caso di applicazione delle disposizioni degli , dell'Algeria o della Tunisia, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari del Marocco o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità o del Marocco oppure, in caso di applicazione delle disposizioni dell', dell'Algeria o della Tunisia, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali detto Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
I prodotti originari del Marocco o della Comunità possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o del Marocco.
2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione con il quale è effettuato l'attraversamento del paese di transito; oppure
b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
i) una descrizione esatta delle merci;
ii) la data di scarico o di ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate, e
iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito,
ovvero,
c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-p-15