AccordoTitolo IV

Art. 33

In vigore dal 2 set 1999
Fatte salve le disposizioni dell', le Parti si impegnano ad autorizzare, in una moneta liberamente convertibile, tutti i pagamenti correnti relativi a operazioni correnti.
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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-33

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