Accordo

Art. 37

In vigore dal 2 set 1999
Gli Stati membri e il Marocco adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni assunti in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e del Marocco rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.
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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-37

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