Accordo›Titolo III
Art. 31
In vigore dal 2 set 1999
1. Le Parti convengono di estendere il campo di applicazione del presente accordo per comprendere il diritto di stabilimento delle società di una Parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione della prestazione di servizi ad opera delle società di una Parte a favore di destinatari dei servizi situati nell'altra Parte.
2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo l.
Nel formulare dette raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto delle esperienze maturate applicando il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione più favorita e i rispettivi obblighi delle Parti conformemente all'Accordo generale sugli scambi di servizi allegato all'Accordo che istituisce l'OMC, in appresso denominato "GATS", in particolare quelle di cui all'articolo V di tale accordo.
3. Il perseguimento di detto obiettivo costituirà oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, il Consiglio di associazione esamina, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il settore dei trasporti marittimi internazionali al fine di raccomandare le misure di liberalizzazione più opportune. Il Consiglio di associazione tiene conto dei risultati dei negoziati svolti nell'ambito dei GATS in questo settore dopo la fine dell'Uruguay Round.
Storico versioni
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