Accordo
Art. 29
In vigore dal 2 set 1999
La nozione di "prodotti originari", ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa, è definita nel protocollo n. 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-08-02;302#art-a-29